Art. 2.

      1. I sergenti maggiori e gradi corrispondenti di cui all'articolo 1 sono promossi ad anzianità al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneità, e sono inquadrati nel ruolo dei marescialli il giorno successivo alla promozione a maresciallo, o ai gradi corrispondenti, dopo l'ultimo sottufficiale di cui al comma 8 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.